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Condizioni di procedibilità del nuovo codice delle assicurazioni PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv. Luigi Fratini   
lunedì 02 aprile 2007


Del.icio.us!

CONDIZIONI DI PROCEDIBILTÀ DEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

  

CONDIZIONI DI PROCEDIBILTÀ DEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

 

 

Indice

 

1. Quadro Politico Istituzionale

2. Gli atti preventivi alla trattazione della pratica  e i termini di procedibilità dell'azione

3. Sospensione dei termini

4. Il sistema bipolare: il doppio binario dell'azione diretta e del risarcimento diretto

5. La Conguità dell'offerta

6. Risarcimento diretto e  Problematiche processuali

7. Se il risarcimento diretto è  obbligatorio

8.  Le Possibili Soluzioni

 

 

 

1.

IL QUADRO POLITICO ECONOMICO ISTITUZIONALE

 

Prima di entrare nel vivo della trattazione vorrei evidenziare, alcuni degli aspetti che fanno ruotare al contrario  il mondo assicurativo, per capire come questa legge liberticida  e disseminata di  lacune, vizi di forma e di sostanza , possa essere venuta ad affliggere le sorti di tanti individui di buona volontà e meritevoli di una sorte certo migliore.

Cominciamo con alcune domande.

Banche e assicurazioni contano più dei cittadini ? La risposta è si ed talmente ovvia che questa domanda rischia di essere retorica.

Quello che  accade è sotto gli occhi di tutti ed è figlio della confusione, della corruzione, dell'incompetenza di un sistema  politico, economico ed istituzionale  seriamente compromesso.

Le polizze sono alte?  Certo ma l'Isvap non può intervenire per limitare i prezzi, poiché ciò andrebbe contro le norme Ue,  in tema di libera concorrenza e di mercato a livello comunitario.

I processi liquidativi sono lunghi complessi e farraginosi? Risponde Giannini per l'Isvap : "abbiamo effettuato gli interventi richiesti sulle imprese,  perché controllino i processi liquidativi, ma gli esiti di tali controlli sono assolutamente negativi. "

Siamo di fronte ad una vera economia di mercato in questo settore? No davvero, fino a quando l'ottanta per cento del portafoglio auto sarà concentrato in quattro gruppi assicurativi, non si verificherà alcuna effettiva concorrenza, se non di facciata.

Sul fronte Istituzionale abbiamo garanzie di reale protezione verso il danneggiato  consumatore?  Risposta negativa, presso il Ministero delle Attività Produttive,  esiste un Consiglio dei Consumatori la cui presidenza è affidata allo stesso ministro o ad un suo incaricato, cioè alla controparte del danneggiato.

Le compagnie si lamentano del costo alto dei sinistri? Forse, ma gli  stipendi di alcuni  top manager delle Compagnie, arrivano addirittura a tre - quattro milioni di Euro l'anno.

 In questa logica assolutamente distorta e contraddittoria, non suscita quindi tanto clamore, l'attacco al tariffario  minimo forense, l'abolizione del pagamento degli onorari per i sinistri  fino a 9 punti di invalidità e la conseguente scomparsa di un' intera  categoria professionale, operante in un settore che esiste da circa 50 anni. Gente che paga le tasse, che muove denaro, che si guadagna da vivere con le proprie risorse e non pesa su nessuno.

Ma forse, ci potremmo domandare, i benefici derivanti dall'indennizzo diretto sono tali e tanti e a vantaggio del consumatore, che questo giustifica il prezzo della scomparsa di alcuni lavoratori. Non è così !! Alfonso Desiata, disse a suo tempo per l'Ania ,  che "tutti i sistemi che hanno previsto l'indennizzo diretto hanno visto aumenti di danni e spese e quindi di premi. E' stato un disastro dappertutto"

Per finire va segnalata l'inaccettabile e sistematica mancanza di contatti preventivi con le categorie, nella elaborazione di  norme di così vasta ricaduta sociale. La realtà di questa legge dimostra che questi signori, veri e propri nani del diritto, gente senza bandiera e senza cognizione tecnica giuridica,  ha legiferato senza alcuna professionalità e senza conoscere alcunché di questo settore, in una sorta di delirio di onnipotenza e con la più totale incapacità di intercettare la realtà.

E' come se,  in altre parole, un malato di cuore facesse eseguire il trapianto da un meccanico  o da un venditore di profumi.

Questi  cosiddetti Signori,  veri Rais di età dimenticate, rigettano l'istituto della concertazione, oramai praticato in qualunque paese civile, che è  tanto più necessario, quanto più il tecnicismo della materia è alto. Questi signori,  Satrapi, che amministrano il diritto,  al rovescio, di molta presunzione e di  ben poco ingegno,   hanno avuto il coraggio di stravolgere un sistema nato e cresciuto in circa 35 anni,(molti anni,!!)in una sola breve stagione politica; hanno spinto un bottone e buttato  nella spazzatura, riflessioni di anni, sentenze della Cassazione, diritto vivente, giurisprudenza delle corti di merito ecc.

Hanno usato il coltello da macellaio, per intervenire in una materia dove invece occorreva il bisturi, dove bisognava soppesare, far aggiustamenti, piccoli passi, avere di mira l'equilibrio generale del sistema, piuttosto che il suo stravolgimento.

Fatta questa necessaria premessa possiamo entrare nel vivo della trattazione.

 

2.

     

Gli atti preventivi alla trattazione della pratica  e  i termini di procedibilità dell'azione.

La sequenza degli atti da porre in essere per istruire la pratica  è rimasta pressocchè la stessa.

Nella sequenza : Denuncia di sinistro; Lettera raccomandata o fax o altro documento equipollente; comunicazione del codice fiscale, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione, dell'indicazione del circostanze nelle quali si è verificato l'incidente, l'indicazione delle lesioni riportate, dell'attività, del reddito, della  mancata percezione di prestazioni  previdenziali  e se vi  sia stato decesso, la produzione dello stato di famiglia della vittima.

Nel nuovo sistema per la proposizione dell'azione abbiamo due termini, uno di 60 giorni per i danni materiali e uno di 90 per i danni fisici, dal momento della ricezione della documentazione, che abbiamo indicato sopra. Unica eccezione il più ridotto tempo di 30 giorni in caso di constatazione amichevole sottoscritta dai conducenti.

La disciplina è contenuta per entrambi i casi nell' art. 145, che tratta della proponibilità dell'azione di risarcimento. Tali termini decorrono dal momento in cui è stata inviata la lettera raccomandata o altro valido documento all'Impresa assicurativa.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI

 

 Ciò che dobbiamo tenere presente a questo punto ed è la vera novità della Legge è l'introduzione dell'istituto della sospensione dei termini. Accade infatti,  che laddove la documentazione per l'istruzione sia incompleta,  la  Compagnia, abbia a sua volta 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni  e il termine di 60 e di 90 rimanga sospeso, cominciando a decorrere nuovamente solo dalla comunicazione di quanto richiesto. E' possibile poi che tale richiesta nel caso di documentazione ulteriormente incompleta, venga reiterata, anche più volte.

E' come una scatola cinese, ogni scatola che apri ne trovi dentro un'altra più piccola.

Considerando la poca o nulla esperienza del comune cittadino di procedure giuridiche e burocratiche  è facile immaginare come il termine di cui sopra possa allungarsi in maniera indefinita e potenzialmente infinita e nel danno a cose possa arrivare anche a 100 giorni.

Anche perché,  e ciò è veramente grave,  nessun obbligo di informazione sulla sospensione dei termini   e nessuna sanzione è prevista dal  Nuovo Codice, a carico delle assicurazioni e a  tutela dei cittadini.

Vi lascio quindi immaginare cosa può accadere nei danni fisici.

Abbiamo 90 giorni per l'offerta, che però possono essere prolungati nel caso di integrazione,  di altri 30 giorni e siamo a 120 giorni. Ma  poiché la stabilizzazione dei postumi permanenti richiede circa 6 - 7 mesi  e la relativa documentazione, tipo perizia medica di parte non potrà essere consegnata prima di tale periodo, la compagnia avrà il termine di 90 giorni a partire da quel futuro momento, il che significa che prima di 10 -12 mesi non sarà fatta nessuna offerta. Ora è vero che ciò accade nella prassi anche oggi, ma con la sostanziale differenza che l'azione giudiziale può essere proposta  dopo i 60 giorni.

Queste cose ,  se sono complicate da gestire per noi, che lo facciamo di mestiere,  saranno montagne ben alte da scalare per il comune cittadino.

Ma lo stesso discorso vale e a maggior ragione per l'istituto della prescrizione. Per la professione che svolgiamo,  conosciamo molto bene quanto poco o nulla la gente sappia di prescrizione e di termini; potrebbe quindi accadere che un ipotetico danneggiato, certo di aver fatto tutto  quanto da lui dovuto e in suo potere, proprio per il fatto che non si rivolga ad un professionista, vista la mancata copertura delle spese legali,veda il suo diritto sfumare in fase di arrivo,  per l'operare della prescrizione biennale sulla differenza che chiede alla seconda compagnia.

 

DOPPIO BINARIO

 

Il povero danneggiato, come è ovvio,  certo ignora che dovrà mettere in mora entrambe le compagnie. E se non lo ha fatto dovrà ricominciare da capo con la seconda compagnia.  Ignora che,  se ha seguito la strada del risarcimento diretto e magari non è stato così puntuale e preciso come il codice richiede e i tempi si sono allungati e magari e stato pagato dopo un anno, quando si rivolge  alla compagnia del responsabile civile per percepire la differenza  sull'offerta fatta dalla prima compagnia, potrebbe nel frattempo essere maturata la prescrizione biennale.

Sappiamo infatti che il nuovo codice ha di fatto istituito un sistema bipolare, che potremmo chiamare di doppio binario: una procedura  di azione diretta  verso la compagnia del responsabile civile e una di risarcimento diretto nei confronti  dell'impresa,  che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, quindi della  compagnia di assicurazione del conducente.

Questi binari tuttavia non sono paralleli e rischiano di far deragliare il treno.

 

CONGRUITA' DELL'OFFERTA

 

L' art. 148, secondo comma,  prevede che  entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione, la compagnia ha l'obbligo di fare  una congrua offerta obbligatoria per i sinistri relativi al danno a cose ovvero con lesioni personali o  decesso.

Ora noi tutti sappiamo molto bene, che nessuno mai in questa sala,  ha chiuso un sinistro con lesioni prima di 6 -8 mesi, proprio perché ciò  non è possibile a causa dei tempi biologici e  prima di quel termine non si può accertare la sopravvivenza di lesioni permanenti. Ma la legge dice che la compagnia è obbligata ad effettuare una congrua offerta.

Come è possibile che ciò accada? Nella migliore delle ipotesi la compagnia potrà forse liquidare in offerta una somma per risarcire la  Invalidità temporanea,e se liquida la permanente dovrà necessariamente fondarsi sulle tabelle e  baremes medici, che come sappiamo riguardano casi astratti e generalizzati, ma a questo punto come si può parlare di congruità?

 Come si vede il sistema non funziona e l'unico motivo che vedo in questo indebito processo di accellerazione del pagamento dell'offerta sul danno fisico è quello di offrire al pubblico un bello specchietto per le allodole, cercando di radicare  nella gente il concetto che un sistema risarcitorio che deve risarcire al meglio un essere umano, possa prescindere dal contatto con l'essere umano.

Ua sorta di catena di  montaggio, in cui le linee di produzione sono rappresentate dalle tabelle e dai baremes medici, con buona pace del sig. Henry Ford, che quando inventò negli Stati Uniti,  il sistema della catena di montaggio, certo non avrebbe pensato che lo stesso sistema, oltre a produrre macchine , sarebbe servito a produrre risarcimenti.

Notate bene,  che ciò che si è detto per le  lesioni vale e a maggior ragione per  gli incidenti con decessi. Vi ricordo che l'art. 148 sempre al secondo comma, parte finale, prevede che la Compagnia è obbligata a pagare con congrua offerta anche gli incidenti mortali. Mi domando, come si può pensare di liquidare i danni mortali in 3 mesi, quando il rilascio del verbale è sempre sottoposto all'autorizzazione del PM e spesso passano anche  10 - 14 mesi, prima di avere l'autorizzazione a trarre copia del verbale .

A tale quesito sembrerebbe rispondere il comma 4, ove si  dice che le compagnie potranno richiedere ai competenti organi di polizia, informazioni circa le modalità dell'incidente,  ma ciò non è violazione del segreto istruttorio? Non è forse vero che tale meccanismo costitisce un diritto a favore di un solo soggetto, il più forte economicamente? E allora perché non si è dato lo stesso diritto anche ai danneggiati?

 

RISARCIMENTO DIRETTO

 

L'art. 149 del Codice delle Assicurazioni al punto 6 prevede che i danneggiati devono  proporre l'azione diretta nei confronti della propria impresa assicuratrice, senza dover obbligatoriamente citare in giudizio il responsabile civile del danno e la compagnia di assicurazione di quest'ultimo.

 

                 MA QUALI SONO I DANNI RICOMPRESI NEL RISARCIMENTO DIRETTO?

 

I danni materiali, quelli alle cose trasportate e quelli al conducente nel limite dei 9 %, vale a dire quelle che si definiscono micropermanenti, termine questo forse improprio e che a me non piace , sia perché un danno del 9 % è tutt'altro che micro, sia per la sua  facile attitudine  ad essere equivocato, come mi capitò una volta con una mia cliente,  che scambiò la micropermanente  con i piccoli interventi praticati dai parrucchieri sulle signore con i capelli corti !

Il risarcimento diretto non riguarda invece  i danni fisici che superino il 9% , i terzi trasportati, i pedoni , a mio parere nemmeno i motocicli, poiché si parla chiaramente di veicoli e non motoveicoli , non riguarda i veicoli esteri e  le ipotesi di diniego di offerta.

L'art. 149 comma 6 prevede che l'impresa del responsabile possa chiedere di intervenire nel giudizio. Sottolineo il verbo possa e non debba; ciò significa che la compagnia, anche se lo sapesse non sarebbe affatto obbligata, ma vale comunque la pena di chiedersi, come fa la compagnia a  saperlo,  chi glielo dice? Visto che non vi è obbligo di intervenire, non vi è nemmeno un diritto del danneggiato a fare la chiamata del terzo responsabile civile.

Comunque l'effetto immediato di ciò sarà la duplicazione di giudicati  sullo stesso fatto storico.

Non possiamo poi trascurare il fatto che i medesimi danneggiati per un unico fatto storico avranno trattamenti diversi, infatti il terzo trasportato verrà risarcito ai sensi dell'art. 141 ed il conducente ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.

 

PROBLEMATICHE PROCESSUALI

 

Queste cose, ancor prima di essere problematiche sono imbarazzanti, poiché,  nascosto dietro queste norme c'è un ectoplasma, un fantasma di Legislatore,  talmente incapace, da risultare una finctio juris, un essere inesistente.

 Questo legislatore è  privo della benchè minima cognizione processuale  degli istituti  giuridici più elementari e appare infatti evidente come molti di tali istituti del codice di procedura non potranno più essere utilizzati nei casi di applicazione degli artt. 141 e 149, come ad esempio, solo per citarne alcuni, l'interrogatorio formale, la chiamata in causa ed il foro competente, prevedendo il suddetto art. 149 la citazione diretta della sola compagnia assicuratrice del danneggiato.

 

SE IL RISARCIMENTO DIRETTO È  OBBLIGATORIO

 

Benchè il codice parli all'art. 149 di procedura di risarcimento diretto, senza nessuna indicazione della sua obbligatorietà, tuttavia lo stesso articolo, al  comma primo dice molto chiaramente che i danneggiati  DEVONO rivolgere la richiesta di risarcimento danni, all'impresa che ha stipulato il contratto devono e non possono.

Sottolineiamo tale aspetto, poiché ci è giunta voce di un'interpretazione del risarcimento diretto come facoltativo, che farebbe  riferimento alla cosiddetta convenzione Card prediposta dall'Ania . Ricordo che la convenzione CARD è stata predisposta dall'ANIA per regolamentare la CID (Convenzione Indennizzo diretto) e la cosiddetta CTT (Convenzione Terzi Trasportati). Tuttavia sulla obbligatorietà del risarcimento diretto è l'Ania stessa che non ha dubbi, quando  precisa che : "il Governo intende procedere all'attualizzazione del sistema di risarcimento diretto dal 1  Gennaio,  per i sinistri che si verificheranno dal Febbraio 2007.

  All'art 1 di detta Convenzione l'ANIA dice testualmente: " La Convenzione CID              ( indennizzo diretto) e la CTT( terzi Trasportati ) hanno lo scopo di definire le regole di cooperazione tra le Imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione e alla gestione del sistema di risarcimento diretto e ai rimborsi e alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni.

Quindi "Quando l'ANIA sostiene che l'adesione alla convenzione è obbligatoria, nonostante tale requisito non sia espressamente previsto dal Codice delle assicurazioni, non si riferisce alla facoltatività del sistema di risarcimento obbligatorio, ma al fatto che nell'ambito del risarcimento obbligatorio, le Compagnie hanno studiato una convenzione obblogatiria  per gestire al meglio e il più tecnicamente possibile  i reciproci rapporti,  ai fini soprattutto della stanza di compensazione tra le stesse e  per regolamentare i rispettivi esborsi monetari.

Nota inoltre l'ANIA, che " le Imprese dovranno dar corpo a processi di ridefinzione dei processi aziendali da condursi in tempi assai ristretti." In altri termini  teme che le Compagnie non siano pronte per ben  operare, ma questo non vuol dire che il risarcimento diretto non sia -  purtroppo-  obbligatorio.

La premessa dell'applicazione della convenzione CARD è quella che occorre verificare preventivamente la copertura dei due mezzi assicurati. Ricordiamo al peroposito che  sarà approntato un sistema denominato SIC, ( Sistema Informatico controlli auto) che avrà la funzione di certificatore uficiale di tali coperture.

 

SOLUZIONI

 

•1.     Per limitare i danni del risarcimento diretto, stiamo  contattando alcune Compagnie assicurative, per valutare i costi di una polizza di tutela giudiziaria con valenza stragiudiziale e giudiziale. E' evidente infatti che se il costo di tale polizza non è rilevante , è possibile inviare una lettera circolare a tutti i clienti fissi,  consigliando di stipulare una polizza assicurativa che copra i costi del legale. Ve ne sono talune che limitano la propria area di intervento ai sinistri stradali, ma altre riguardano ulteriori  settori come le separazioni. E' senz'altro da consigliare la riunione di più studi legali e peritali, per proporre alla compagnia prescelta un numero elevato di contratti per abbassare i costi della singola polizza per i nostri assistiti.

•2.     Un ‘altra strategia è ancora,  inviare una lettera circolare a tutti i nostri assistiti, mettendoli in guardia:  quando stipulano una polizza assicurativa, non devono firmare alcuna clausola che contempla il risarcimento diretto. E' evidente che tale proposizione non ha senso,  laddove il risarcimento diretto sia obbligatorio, ma aiuta a mantenerlo al di fuori dall'autonomia negoziale evitando che divenga obligatorio per volontà delle parti; e ciò è fondamentale nel caso in cui il risarcimento diretto per qualunque ragione dovesse essere rinviato e reso facoltativo.

•3.     Tra le altre soluzioni a medio termine vi è la presentazione di una proposta di legge alternativa per riformulare ex novo la legge e a questo stiamo lavorando;

•4.     Ovvero un Referendum abrogativo della legge, che necessita tuttavia di ben  500.000 firme e che vedo quindi francamente impossibile;

•5.     O ancora la strada penale,  con presentazione di querela penale per lesioni colpose e la conseguente costituzione di parte civile. Poiché il presupposto dell'attribuzione del reato è la responsabilità personale e la querela può essere proposta dopo 90 giorni, la strada sembrerebbe essere più veloce, ma ciò facendo si taglerebbero le gambe a tutte le trattative stragiudiziali.Tuttavia costituendosi parte civile, si scarica sull'autore delle lesioni colpose  l'onere di evocare in giudizio per esserne garantito la compagnia dalla quale egli ritiene di essere tutelato.

Vi ringrazio della Vostra attenzione e Vi ricordo che  la soluzione non la troverete in quest'aula, se voi stessi non Vi sforzerete di comunicare quanto abbiamo detto al maggior numero di persone, che hanno il diritto di sapere e purtroppo non sanno, perché nessuno glielo dice, non il governo non i media, non i giornali, se non vi sforzerete di rompere  il muro di omertà che circonda il nuovo codice delle assicurazioni, che dovrà e potrà diventare il Codice delle nuove assicurazioni.

                                                                                             

                                                                                          AVV. LUIGI FRATINI

Ultimo aggiornamento ( lunedì 02 aprile 2007 )
 
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