Area Registrata






Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

La registrazione è totalmente gratuita e permette l'accesso alle aree riservate.
Home arrow Articoli arrow Il Terzo Trasportato nel Nuovo Codice delle Assicurazioni
Il Terzo Trasportato nel Nuovo Codice delle Assicurazioni PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv. Pietro Di Tosto   
venerdì 16 marzo 2007


Del.icio.us!
Il nuovo codice delle Assicurazioni, inserito nel decreto legislativo n. 209 del 2005, innova la disciplina del risarcimento dei danni sofferti dal terzo trasportato....  

Il nuovo codice delle Assicurazioni, inserito nel decreto legislativo n. 209 del 2005, innova la disciplina del risarcimento dei danni sofferti dal terzo trasportato, riconduce alle ipotesi garantite dal F.G.V.S. danni eventualmente prodotti dalla circolazione di un'autovettura rubata (sia danni a cose che lesioni personali), ed introduce all'art. 149 l'indennizzo diretto.

Per quanto attiene il risarcimento dei danni sofferti dal terzo trasportato, preme rilevare che l'originaria previsione di cui all'art. 4 L. 990/69 escludeva dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria:

  • - il titolare della polizza RCA obbligatoria qualora trasportato;
  • - il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del titolare della polizza assicurativa obbligatoria RCA;
  • - i parenti e gli affini fino al terzo grado se conviventi o a carico dell'assicurato che abitualmente provvedeva al loro mantenimento;

e, secondo costante giurisprudenza, trovava il proprio fondamento giuridico nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., ritenendosi inapplicabile al caso di specie la presunzione di colpa sancita all'art. 2054 c.c.

Il trasportato, infatti, avrebbe potuto ottenere il risarcimento del danno patito, in caso di trasporto oneroso o a titolo gratuito, in forza di responsabilità contrattuale, nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Si riteneva infatti che la L. 990/69 pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato - a qualsiasi titolo - non avesse sancito, a carico del proprietario oltre che del conducente -  l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 alle ipotesi di trasporto a titolo di cortesia (Cass. 3 Marzo 1995 n. 2471).

Diversamente a partire dal 1998 la Cassazione affermando che il fondamento della pretesa risarcitoria del terzo trasportato dovesse ravvisarsi nell'art. 2054 c.c. stabiliva :"In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso e gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno." (Cass. 26 Ottobre 1998 n. 10629 e 21 Marzo 2001 n. 4022).

Tale orientamento giurisprudenziale ha affermato l'irrilevanza della qualificazione giuridica del rapporto instauratosi tra trasportato a titolo di cortesia ed il vettore ai fini del risarcimento del danno del trasportato, ponendo pertanto in capo al vettore un obbligo assoluto di protezione dell'incolumità personale di chiunque venendo in contatto con il medesimo, riporti un danno che sia casualmente connesso all'attività di guida.

Questa impostazione si armonizza altresì alle norme di distribuzione mutualistica del rischio svolta dalla legge 990/69 e successive modifiche il cui art. 4, modificato dall'art. 28 legge n. 142 del 1992, stabilisce che "non è terzo trasportato e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulata a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro".

L'operatività della responsabilità del proprietario, nel caso di trasporto di cortesia assolve alla fondamentale esigenza di garantire il risarcimento del danneggiato, stante l'affermazione che la responsabilità del proprietario rende più agevole il soddisfacimento del credito risarcitorio in virtù della possibilità, legislativamente riconosciuta al danneggiato, di invocare direttamente l'assicurazione obbligatoria, che, per effetto del comma 2 dell'art. 1 L. 990/69, modificato dalla L. 142/92, deve comprendere anche "la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto".

L'evoluzione nella disciplina del risarcimento dei danni del terzo trasportato culmina tuttavia nell'art. 141, del nuovo codice delle Assicurazioni :"Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148".

I termini per la proponibilità dell'azione di risarcimento saranno quelli previsti dall'art. 145 c.d.s.

La portata della norma è notevole, poiché in caso di sinistro sancisce in via definitiva l'obbligo in capo all'assicurazione dell'autovettura su cui il danneggiato viaggia in qualità terzo trasportato di risarcire i danni sofferti da quest'ultimo, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva responsabilità nella causazione del sinistro.

L'art. 141 va però letto alla luce del successivo art. 283 del codice delle assicurazioni, disciplinante le ipotesi in cui il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione.

Alle ipotesi già previste nell'articolo 18 della L. 990/69, ovvero:

  • - sinistro causato dalla circolazione di veicolo o natante non identificato;
  • - sinistro causato da veicolo o natante non coperto da assicurazione;
  • - sinistro causato da veicolo o natante, con polizza facente parte del portafoglio di un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o vi venga posta successivamente;

si aggiunge il caso in cui il sinistro sia causato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Il risarcimento, in tale ultima previsione, è limitato alla circostanza che il terzo non sia trasportato (quindi rivesta la qualità di pedone) oppure che sia trasportato contro la propria volontà ovvero sia inconsapevole della circolazione illegale dell'autovettura.

La novità va letta alla luce dell'art. 2054, comma 3, ove è stabilito "il proprietario del veicolo, o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà".

In tal caso il danneggiato, anche non terzo trasportato, dovrebbe conseguire più rapidamente il ristoro dei danni subiti, dovendo indirizzare le proprie pretese direttamente al FGVS e non più a colui che ha posto in essere l'illegale circolazione della vettura danneggiante.

Sulla base dell'art. 292 c.d.s. il FGVS ha diritto di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè degli interessi e delle spese.

La tutela del terzo trasportato è tuttavia esclusa dalla procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 c.d.s, che, limitata alla sola ipotesi di sinistro tra due veicoli, al comma 2 espressamente prevede la possibilità di applicazione soltanto per i danni al veicolo, alle cose trasportate (sia del proprietario che del conducente), alle lesioni sofferte dal conducente non responsabile non superiori al 9% di invalidità permanente ma esclude il ristoro dei danni sofferti dal terzo trasportato ed i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero.

Il procedimento di indennizzo diretto (art. 149) costituisce la novità più importante del nuovo codice delle assicurazioni.

"In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".  

La richiesta di risarcimento del danno deve essere inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al momento del sinistro.

La domanda, qualora si tratti solo di danni a cose, dovrà contenere ex art. 145 c.d.s e per consentire di esperire validamente l'azione civile, le seguenti informazioni:

1) nomi degli assicurati;
2) le targhe dei veicoli coinvolti;
3) denominazione delle rispettive imprese;
4) descrizione delle circostanze e delle modalità di sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

Nell'ipotesi che sussistano anche danni fisici sarà obbligatorio comunicare anche le seguenti informazioni:

1) L'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
2) L'entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del CDA circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
4) attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
5) eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La compagnia assicuratrice deve indicare la propria offerta di risarcimento o gli eventuali motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno con apposita comunicazione entro 90 gg. nel caso di lesioni, 60 gg. nel caso di danni ai soli veicoli o alle cose e 30 gg. per i danni a veicoli o alle cose, qualora sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro il modulo CID.

L'art. 149 comma 6° del nuovo codice delle assicurazioni prevede, nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta o siano necessarie delle integrazioni, l'interruzione dei termini suddetti, che non decorreranno  fino al ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti.

L'impresa, valutati gli elementi contenuti nella domanda, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, potrà formulare una congrua offerta di risarcimento del danno oppure comunicare i motivi che le impediscono di formulare l'offerta di risarcimento entro 60 gg per i danni materiali, 90 per le lesioni fisiche e 30 indipendentemente dalla tipologia di danno se risulta sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro il modello CAI.

Il danneggiato, qualora la compagnia cui ha rivolto la richiesta abbia respinto la sua richiesta di risarcimento del danno o non abbia comunicato l'offerta o il suo diniego nei termini già indicati oppure non si sia giunti ad un accordo sulla offerta, potrà esperire azione diretta di cui all'art. 145 comma 2° e 149 comma 6° Codice delle Assicurazoni, nei soli confronti della propria compagnia assicuratrice. Tuttavia, la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema del risarcimento diretto.

L'azione diretta è esperibile solo se siano trascorsi 60 gg (in caso di danni solo ai veicoli, ai natanti o altri beni materiali), 90 gg (in caso di lesioni di lieve entità), 30 gg (in caso di sottoscrizione del modulo Cid) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia "correttamente" chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto ed avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005.

La riforma della R.C.A., con l'introduzione dell'indennizzo diretto, dovrebbe avere tra gli obiettivi:

  • - un evidente risparmio di denaro per le compagnie assicurative

conseguente diminuzione del 10 - 15% dei costi relativi alle polizze assicurative.

In realtà le finalità di questa riforma sono ben diverse. Lo schema di fondo introdotto dal nuovo codice delle assicurazioni prevede un rapporto diretto tra l'assicurato e la propria compagnia; il danneggiato dovrebbe rivolgersi direttamente all'assicurazione di cui è cliente mentre gli avvocati potrebbero "entrare in scena" solo in un secondo momento e nell'ipotesi di contestazioni.

La procedura, teoricamente, dovrebbe snellire i tempi burocratici e concorrere alla diminuzione delle truffe. Ma è ragionevole supporre, come del resto avviene tuttora, che ciò potrà verificarsi esclusivamente in un trascurabile numero di casi il cui valore è minimo.

Qualora il danneggiato chiedesse alla propria assicurazione di risarcirlo, poiché vittima di un sinistro da circolazione stradale, lo scenario tipo che ne conseguirebbe si presenterebbe più o meno così: - l'assicurazione del danneggiato dovrebbe compiere accertamenti per verificare la responsabilità nella causazione del sinistro;

- eventualmente procedere a liquidare i danni;

- rivalersi sull'assicurazione di chi ha provocato il danno.

Le falle dell'indennizzo diretto, alla luce di quanto esposto, appaiono evidenti; può ritenersi inverosimile, infatti, che un danno possa essere liquidato sulla base di una semplice richiesta del proprio assicurato e senza che in seno all'assicurazione del responsabile civile sussista una qualunque assunzione di responsabilità in merito allo stesso sinistro.

Si deve tenere presente, inoltre, l'esclusiva disponibilità della compagnia assicurativa nel formulare un'offerta di risarcimento al proprio cliente, che questi dovrà valutare privo (nella maggior parte dei casi) delle necessarie competenze.

In tal senso si rende necessaria una riflessione sulle lesioni "border line", ovvero quelle in prossimità del 9% di invalidità permanente.
La soglia del 9 punti di danno biologico segna uno degli spartiacque tra la procedura tradizionale e quella diretta, vi è da chiedersi infatti cosa accadrebbe se tale percentuale venisse a mutare, ad esempio, nel corso dell'istruzione della pratica, a seguito di diverse valutazioni medico legali.

Qualora ci si rivolga alla propria assicurazione, sul presupposto che le lesioni non superino la percentuale del 9 per cento, e da ciò nasca una controversia giudiziaria, laddove il Ctu concluda per un danno di maggiore entità la domanda dovrebbe conseguentemente essere respinta.
E cosa accadrebbe se a seguito della prima pronuncia di rigetto si intraprenda una nuova azione nei confronti della assicurazione del veicolo antagonista ed, a differenza del primo giudizio, si accerti che la lesione è soltanto dell'8%?
Il problema si pone anche nell'ipotesi inversa, cioè se si è intrapresa un'azione legale nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, assumendo che il danneggiato non sia responsabile del verificarsi del sinistro.

Il nuovo codice delle Assicurazioni persegue quindi obiettivi diversi da quelli prospettati dal legislatore. Non può esservi snellimento burocratico in un sistema (quale risarcimento diretto) ove il solo determinare la responsabilità nella causazione del sinistro si è terribilmente complicato, né diminuzione delle truffe se alla luce di un modulo CID il danno viene immediatamente liquidato, nè tanto meno un giusto indennizzo per i danneggiati costretti a valutare la congruità di eventuali offerte senza le necessarie competenze tecnico giuridiche. Ne consegue che non può sperarsi nemmeno in una diminuzione nei costi delle polizze legate alla circolazione di veicoli e natanti.

Deve tenersi presente, altresì, che un ulteriore ostacolo alla riuscita del sistema del risarcimento diretto potrebbe derivare dall'identità tra la Compagnia di assicurazione e l'organo preposto alla liquidazione dei danni.

 Il rapporto tra assicurazione ed assicurato potrebbe costituire, infatti, l'humus perfetto per l'adozione di comportamenti opportunistici, tanto da indurre le compagnie assicurative a larghi risarcimenti nei confronti dei danneggiati, considerati ora veri e propri clienti e non più soggetti terzi.

Tale prospettiva è di più facile attuazione se il danno è di lieve entità, consentendo alle compagnie di lucrare sulle differenze di importi tra i risarcimenti "forfettizati" stabiliti nei rapporti interni. Qualora il danno risultasse di particolare gravità la Compagnia adita potrebbe assumere un atteggiamento "ostile" e preferire che a farsi carico di risarcire il danno eventualmente richiesto fosse la compagnia del responsabile civile.

La norma dell'art. 149 pone anche un quesito di natura processuale, che si origina dalla lettura dell'ultimo comma di tale disposizione :"in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione ....".
Dalla lettera della norma può dedursi che il termine "soli" valga a significare l'impossibilità per il danneggiato di agire contestualmente, oppure in via alternativa, nei confronti della propria società assicurativa e di quella di controparte ma, al contempo, pone numerosi dubbi.
In altre parole, come potrà coordinarsi la disposizione in esame con la previsione secondo cui "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno" (art. 144, III comma)?
Se è vero, come si ha ragione di ritenere, che l'azione diretta del danneggiato (art. 144) rappresenta una regola generale nell'alveo delle disposizioni codicistiche, allora non si può sostenere che il danneggiato non possa chiamare in giudizio anche il danneggiante.
Ed ancora, come giustificare da un punto di vista della legalità costituzionale la sua esclusione dal processo?
Aderendo alla tesi che vuole unico contraddittore del danneggiato la propria società assicurativa, come si potrebbe giustificare - sempre dal punto di vista costituzionale - la negazione per il danneggiato di convenire in giudizio il responsabile del danno in via extracontrattuale?

Altrettanto problematica è anche l'ipotesi in cui il danneggiato decida di agire in giudizio esclusivamente contro il soggetto danneggiante e non già contro la propria assicurazione.
Il problema si traduce nello stabilire se il convenuto, in tale ipotesi, possa invocare in proprio favore l'operatività della norma di cui all'art. 1917 c.c., ovvero possa chiamare in causa l'assicuratore.
Una risposta positiva si tradurrebbe in uno svilimento dell'intero impianto del nuovo codice, proteso a rendere il sistema di indennizzo diretto quale sistema obbligatorio.
Ed allora, pare evidente la necessità di un nuovo intervento del legislatore, volto a stabilire le regole dell'eventuale litisconsorzio necessario e, se del caso, della chiamata in causa da parte del danneggiante dell'ente assicurativo del danneggiato, in deroga all'art. 1917 c.c."

Allo stato, l'unica vera finalità della riforma sarà, pertanto, quella di allungare sensibilmente i tempi di indennizzo per i danneggiati e di privarli nell'arco dello "spatium deliberandi" della giusta assistenza tecnico - legale, muovendo dal presupposto che l'intervento legale durante la fase extra giudiziale sia una facoltà e non una necessità per il danneggiato.

Si tratta, però, di una posizione non condivisibile, sulla base di quanto asserito dalla Suprema Corte :" "L'intervento di un professionista, legale o perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 della legge 5 Marzo 2001 n. 57 e come altresì affermato nel precedente regime della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 12.10.98 n. 11090) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia", così si è recentemente espressa la Suprema Corte (sentenza n. 11606/05).

Se ce ne fosse ulteriormente bisogno non va dimenticata neppure la previsione di cui al comma 2 dell'art. 24 della Costituzione :"la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". E' evidente, pertanto, che spetti al danneggiato individuare "gli strumenti" più adatti a garantire i propri diritti, così come sanciti agli artt. 2054 e 1917 c.c., e di conseguenza poter affidare ad un legale la gestione sia della successiva ed eventuale fase giudiziale sia della precedente ed indispensabile trattativa extra giudiziale, i cui adempimenti burocratici costituiscono i necessari presupposti legali per la corretta instaurazione dell'azione legale.

Lo stretto legame tra le due fasi ribadisce, inoltre, la necessità che il danneggiato si veda corrisposte le spese legali sostenute nel corso dell'eventuale giudizio ed anche quelle relative alla fase extragiudiziale nell'ipotesi in cui gli sia concessa dalla riforma la possibilità di ricorrere ad un legale.

In tal senso la Suprema Corte ha infatti sottolineato:" ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale, devono considerarsi prestazioni giudiziali non solo quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad essa complementari; che rientra fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorchè la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione innanzi al Giudice, ma mediante attività extraprocessuale; a siffatta transazione si applicano pertanto le disposizioni contenute nella legge predetta per la liquidazione delle competenze dovute al difensore e quelle della relativa tariffa in materia giudiziale" (C. Cassazione, sentenza n. 15718 del 19/12/2001, in tal senso inoltre C. Cassazione, sentenza n. 11583 del 22.6.2004, nonché C. Cassazione sentenza n. 11606 del 31.05.2005).

Le riflessioni fin qui esposte ci portano quindi a delle importanti conclusioni.

La competenza ed il sostegno che il legale può fornire nella fase extragiudiziale costituisce, quindi, un efficace ed insostituibile strumento a sostegno delle ragioni del danneggiato.

Per cui qualora le spese legali sostenute dal danneggiato in fase extra giudiziale debbano considerarsi un onere esclusivamente a suo carico o, come pure sostenuto uno "strumento non necessario", si assisterebbe ad una vera e propria violazione del diritto alla difesa (per il danneggiato) come già sostenuto dalla Cassazione. 

Se ne deduce che l'introduzione del risarcimento diretto attraverso il nuovo codice delle assicurazioni avrà effetti negativi sul piano della tutela giuridica del danneggiato, vanificando il combinato disposto degli artt. 2054 e 1917 del c.c., ed anche su quello più "materiale" dell'effettività del risarcimento.

Una simile riforma della RCA sottolinea ancor più, semmai ce ne fosse la necessità, l'incongruenza tra la finalità perseguita dalla legge 990/69, di tutelare i danneggiati dalla circolazione stradale dei veicoli, e quella delle compagnie assicurative, società a scopo di lucro che mirano a ridurre al minimo i costi, ovvero le somme liquidate.

Non è da trascurare nemmeno l'ulteriore conseguenza derivante da questo tipo di riforma, ovvero l'evidente riduzione di lavoro per quanti tra i legali svolgono la propria attività prevalentemente nell'ambito dell'infortunistica stradale. Costoro sarebbero evidentemente privati della possibilità d'intervento nella fase extra giudiziale, visto l'obbligo delle assicurazioni di trattare direttamente con i danneggiati e, potendosi prevedere gli esiti di questa situazione, anche di un successivo intervento nella fase giudiziale.

Alla luce di queste considerazioni appare evidente come l'eventuale stravolgimento della RCA e la sua trasformazione in un risarcimento diretto sia l'ennesimo strumento volto a rafforzare la posizione delle imprese assicuratrici a danno degli assicurati e ad eliminare la possibilità di costoro di essere adeguatamente tutelati da una figura legale. Non bisogna nemmeno ignorare la portata di una riforma capace, in un periodo di forte crisi economica, di ridurre ulteriormente le opportunità lavorative in un sistema economico come quello italiano già poco flessibile.

L'unica soluzione alternativa per la risoluzione del problema delle truffe assicurative è quella di assegnare ad ogni singolo cittadino un numero di targa per tutta la propria vita a cui collegare il bonus malus. In questo modo l'assicurato ogni qualvolta dovesse formulare una denuncia per un sinistro alla propria assicurazione vedrebbe aumentata la classe di merito con un sensibile rincaro del pagamento del premio. Anche in caso di sostituzione del veicolo la targa dovrebbe essere la stessa e dovrebbe essere assegnata una nuova targa solo in caso di immatricolazione di un secondo autoveicolo.

Qualora si provvedesse alla rottamazione di uno dei due veicoli di proprietà l'assicurato dovrebbe essere costretto a portare con se la prima targa assegnata. In questo modo l'assicurato avrebbe tutto l'interesse a non provocare alcun tipo di sinistro o a denunciare il sinistro e certamente le compagnie avrebbero una diminuzione degli stessi.

Preme sottolineare che anche la tecnica di portare a riserva i sinistri da parte delle società di assicurazione dovrebbe essere verificata da soggetti terzi ed imparziali rispetto alla società di assicurazione, in quanto le medesime hanno una estrema facilità nel manipolare i dati relativi al numero dei sinistri e delle somme portate a riserva per liquidare  successivamente gli stessi.

                                                                                                     Avv. Pietro Di Tosto

 
< Prec.   Pros. >