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Risarcimento Dei Danni Materiali, Fisici e Morali Nell’Ipotesi Prevista Dall'art. 148 c.d.ass. PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv. Pietro Di Tosto   
martedì 22 maggio 2007


Del.icio.us!
 

L'art. 148 del nuovo codice delle assicurazioni rappresenta la procedura nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante e del responsabile civile secondo lo schema vigente precedentemente all'emanazione del nuovo codice.

Da un primo esame l'art. 148 sembrerebbe una rivisitazione dell'art. 3 L. 39/77.

Il comma quinto conferma come . nell'ipotesi di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione debba richiedere, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, l'integrazioni degli atti e documenti mancanti.

La richiesta di integrazione rappresenta un dovere cogente e l'adempimento non è sottoposto ad una alcuna discrezionalità da parte dell'assicuratore, il quale nel caso non si avvalga di tale facoltà, riterrà di avere tutti gli elementi necessari per liquidare il danno.

Il mancato adempimento dell'integrazione degli atti e dei documenti mancanti nella richiesta danni, a fronte della richiesta dell'impresa, provoca la sospensione dei termini di legge per l'adempimento degli obblighi dell'impresa di assicurazione.

Diversamente, nell'ipotesi in cui siano intervenute autorità, l'impresa di assicurazione, ai sensi del comma quarto di cui all'art. 148 c.d.a, ha la facoltà di richiedere le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, ed è pertanto tenuta a rispettare i termini di 60 o 90 giorni.

 Il nuovo codice delle assicurazioni non prevede l'obbligo per il danneggiato dell'invio della fattura dell'avvenuta riparazione del mezzo entro 90 giorni, come previsto dall'art. 23 della L. 273/2002.

QUALI SINISTRI RIENTRANO NELLA PREVISIONE NORMATIVA DELL'ART. 148 c.d.a.

 

Considerata la funzione residuale dell'art. 148 c.d.a., si deve ritenere che tutti i risarcimenti, conseguenti ad  incidenti stradali avvenuti fuori dalle ipotesi di cui all'art. 149 e 141, rientrino in tale previsione normativa.

Pertanto, per  opportuna chiarezza si ricordano:

  • a) sinistri con più di due automezzi ( vedi tamponamenti multipli );
  • b) investimento di pedoni ;
  • c) sinistri con velocipedi;
  • d) sinistri con veicoli immatricolati all'estero;
  • e) sinistri con danni alle cose trasportate non di proprietà del conducente o del proprietario;
  • f) sinistri che coinvolgono cose di proprietà di terzi;
  • g) sinistri con due automezzi coinvolti quando uno dei conducenti riporta danni fisici con valutazioni superiori al 9% di invalidità permanente;
  • h) sinistri nei quali uno dei due mezzi sia un ciclomotore con targa non conforme all'ultima novità legislativa (D.P.R. 153\2006)

ADEMPIMENTI DEL DANNEGGIATO AI SENSI  DELL'ART. 148 C.D.A.  PER I DANNI ALLE COSE

In caso di sinistro per i soli danni alle cose il danneggiato deve inviare richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e deve contenere:

  • a) i nomi degli aventi diritto al risarcimento e il loro codice fiscale;
  • b) luogo, giorni ed ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta per accertare l'entità del danno;
  • c) Targhe dei veicoli coinvolti;
  • d) Denominazione dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento;
  • e) La denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 ovvero, descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER I DANNI ALLE COSE

Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Il  termine di giorni 60 e ridotto a 30 se il modulo blu di denuncia è sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

In caso di richiesta incompleta l'assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni

Se il danneggiato dichiara di accettare l'offerta, l'impresa provvede al pagamento nel termine di quindici  giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta non accettata dal danneggiato, la somma corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Se entro 30 gironi il danneggiato non risponde di accettare o rifiutare l'offerta l'impresa di assicurazione entro 15 gironi dal suddetto termine deve inviare l'offerta.

L'impresa non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro per mancata ricezione della denuncia.

PROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIALE

L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi obbligo di assicurazione può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, decorrenti dal momento in cui il danneggiato abbia richiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e di quest'ultimo.

COSA DEVE FARE IL GIUDICE IN CASO DI OFFERTA INCONGRUA O DI MANCATA OFFERTA

In caso di sentenza favorevole al danneggiato, quando la somma offerta sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi. (art. 148 comma 10).

ADEMPIMENTI DEL DANNEGGIATO AI SENSI  DELL'ART. 148 PER I DANNI CON LESIONI PERSONALI E DECESSO

In caso di sinistro per i soli danni alle persone con lesioni o decesso il danneggiato deve inviare richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e deve contenere, unitamente alla denuncia di sinistro:

  • a) i nomi degli aventi diritto al risarcimento e il loro codice fiscale;
  • b) luogo, giorni ed ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta per accertare l'entità del danno;
  • c) Targhe dei veicoli coinvolti;
  • d) Denominazione dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento;
  • e) La denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 ovvero, descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  • f) L'età l'attività e il reddito del danneggiato
  • g) L'entità delle lesioni subite
  • h) L'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
  • i) L'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dell'indicazione del compenso spettante al professionista
  • j) La dichiarazione di cui all'art. 142 del codice delle assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER DANNI CON LESIONI PERSONALI E DECESSO

Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa di tutta la documentazione suindicata, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

In caso di richiesta incompleta l'assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni

Se il danneggiato dichiara di accettare l'offerta, l'impresa provvede al pagamento nel termine di quindici  giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta non accettata dal danneggiato, la somma corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Se entro 30 gironi il danneggiato non risponde di accettare o rifiutare l'offerta l'impresa di assicurazione entro 15 gironi dal suddetto termine deve inviare l'offerta.

L'impresa non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro per mancata ricezione della denuncia.

PROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIALE

L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi obbligo di assicurazione può essere proposta, per i danni alla persona, solo dopo che siano decorsi 90 giorni, decorrenti dal momento in cui il danneggiato abbia richiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e di quest'ultimo.

 

COSA DEVE FARE IL GIUDICE IN CASO DI OFFERTA INCONGRUA O DI MANCATA OFFERTA

In caso di sentenza favorevole al danneggiato, quando la somma offerta sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi. (art. 148 comma 10).

Ultimo aggiornamento ( martedì 22 maggio 2007 )
 
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