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TERZO TRASPORTATO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Il nuovo Codice delle Assicurazioni (dec. Leg. 209/2005) all'art. 141 ha espressamente previsto che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
( art. 141 comma 2) Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Possiamo affermare che il terzo trasportato è la figura giuridica che ha subito i più rilevanti mutamenti giurisprudenziali dall'entrata in vigore del codice civile del 1942 ed oggi è certamente la più tutelata, in quanto il nuovo codice delle assicurazioni prevede espressamente il diritto al risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità. Pertanto, il Giudice una volta verificata la regolarità del contraddittorio potrà nominare immediatamente il consulente medico legale per la valutazione dei danni fisici e morali e rinviare per la precisazione delle conclusioni.
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DANNI
- a) Le generalità del terzo trasportato (nome, cognome, luogo e data di nascita)
- b) Codice fiscale del terzo trasportato
- c) L'età, attività e reddito del danneggiato
- d) Luogo dove è avvenuto il sinistro
- e) Targhe dei veicoli coinvolti
- f) Denominazione delle rispettive imprese assicuratrici
- g) La descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- h) L'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia
- i) L'entità delle lesioni subite
- j) La dichiarazione di cui all'art. 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
- k) L'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
- l) L'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dell'indicazione del compenso spettante al professionista.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa, qualora ciò accada i termini sono sospesi. Pertanto il danneggiato non potrà promuovere l'azione.
ADEMPIMENTI PER L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni, in tal caso il termine di 90 giorni decorre nuovamente dal momento della ricezione dei dati o dei documenti integrativi (art. 148 comma 5).
Entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, tramite certificato medico ovvero relazione medico-legale, deve inviare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.
Se il danneggiato dichiara di accettare l'offerta, l'impresa provvede al pagamento nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta non accettata dal danneggiato, la somma corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se entro 30 gironi il danneggiato non risponde di accettare o rifiutare l'offerta l'impresa di assicurazione entro 15 gironi dal suddetto termine deve inviare l'offerta.
PROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIALE
L'azione potrà essere proposta solo dopo che siano decorsi 90 giorni, dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione del vettore il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata ex artt. 141 e 148 dec.leg. 209\2005, con avviso di ricevimento .
COSA DEVE FARE IL GIUDICE IN CASO DI OFFERTA INCONGRUA O DI MANCATA OFFERTA
In caso di sentenza favorevole al danneggiato, quando la somma offerta sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi. (art. 148 comma 10).
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