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Dalla lettura dell'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" e dell'art. 1173 c.c. "le obbligazione derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" e dall'art. 2054 c.c. la materia della circolazione stradale veniva circoscritta all'ambito dei tre articoli sopra richiamati.
L'art. 2056 c.c., valutazione dei danni, recita: " il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 c.c.", attraverso il rinvio agli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. il codice vigente ha reso comuni i principi del danno da inadempimento dell'obbligazione al danno da fatto illecito così rendendo sostanzialmente omogenea l'intera sfera della responsabilità civile.
La sostanziale unitarietà della disciplina della liquidazione del danno, a prescindere dalla sua origine contrattuale o extracontrattuale, rende opportuno segnalare che la giurisprudenza della Corte Costituzionale si è orientata che eventuali limiti posti dalla legge all'ammontare del risarcimento del non sono conformi ai precetti costituzionali, quando impediscono un serio ed effettivo ristoro del danno subito.
Il sistema di valutazione e determinazione dei danni, siano essi contrattuali o extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., è composto dagli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento hanno in comune la funzione di adeguare il risarcimento al danno effettivamente subito dal danneggiato e porre in capo al responsabile le ripercussioni patrimoniale sfavorevoli che il danneggiato non ha il dovere di subire.
Il danneggiato non deve subire ripercussioni patrimoniali, non vi deve essere differenza tra la situazione dannosa e la situazione ideale quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato, sono le ripercussioni immediate e dirette del fatto stesso e rappresentano il limite massimo del risarcimento.
Il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita che il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, restituendo al danneggiato la stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se l'inadempimento o l'illecito non si fosse verificato.
Dall'entrata vigore del Codice Civile fino al 1969 il danneggiato inviava una lettera di messa in mora alla controparte e venivano riconosciute le spese stragiudiziali sostenute, in caso di mancato composizione bonaria della controversia, il danneggiato poteva proporre l'azione giudiziale.
Il legislatore, a seguito della grande diffusione della circolazione stradale, ha deliberato la legge 990/69, inserendo l'assicurazione obbligatoria per tutti i mezzi circolanti ed ha obbligato il danneggiato a non agire in giudizio prima che siano decorsi 60 giorni dalla lettera di messa in mora, ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.
Dall'introduzione della L. 990/69 le spese stragiudiziali sono sempre state riconosciute, era sufficiente scrivere una lettera raccomandata ai sensi dell'art. 22 che recitava: "l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ...".
Nella prassi della liquidazione dei danni da circolazione stradale venivano regolarmente riconosciute dalle compagnie di assicurazione le spese dell'attività stragiudiziale prestate dal difensore della parte danneggiata dopo aver acquisito le prove del fatto storico e provato la responsabilità della controparte.
L'unica ipotesi di contestazione del riconoscimento delle spese stragiudiziali si è verificato nell'ipotesi di liquidazione del danno nel termine di 60 giorni dall'invio della lettera raccomandata. La motivazione di tale esclusione era la circostanza che l'art. 22 L. 990/69 non prevedeva il riconoscimento delle dette spese, ma solo il tempo che doveva trascorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
ELEMENTI CHE INDUCONO AD ESCLUDERE IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE LEGALI
- - il legale fino al momento della proposizione dell'azione giudiziaria è considerato non necessario alla liquidazione del danno ed è un semplice incaricato dal danneggiato;
- - il danneggiato decide in modo autonomo e personale di farsi assistere da un legale di fiducia, è una sua iniziativa discrezionale a cui l'assicuratore risulta estraneo e l'assicuratore non può essere gravato dei relativi costi;
- - mancanza di un nesso di casualità necessaria tra le spese legali richieste ed il danno civilistico risarcibile (art. 1223 c.c.);
- - gli onorari e competenze per l'intervento stragiudiziale del legale debbono essere a carico esclusivo della parte che lo ha incaricato;
- - in assenza di specifica prova contraria ad opera del danneggiato che in assenza di un legale non si poteva effettuare una corretta liquidazione del danno, quindi l'intervento del legale deve essere giustificato.
ELEMENTI CHE INDUCONO A RICONOSCERE LE SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
- - deve essere riconosciuto al danneggiato il diritto di difesa garantito da dall'art. 24 della Costituzione;
- - il principio di uguaglianza delle parti ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;
- - il danneggiato è il soggetto debole nel rapporto contrattuale con l'assicuratore.
Giurisprudenza favorevole all'esclusione del riconoscimento delle spese per l'attività stragiudiziale:
- - Giudice di Pace di Milano del 6.7.2007 n. 11591
- - Giudice di Pace di Pisa del 27.3.2007 n. 826
- - Giudice di Pace di Lucca del 14.5.2007
- - Giudice di Pace di Bologna del 4.12.1997 n. 1194
- - Giudice di Pace di Torino del 17.6.1999
Per i giudici di merito sopra menzionati, "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le spese sostenute dal terzo danneggiato per attività di assistenza professionale in sede di trattative precedenti all'instaurazione del giudizio non sono indennizzabili, perchè ad esse non si applica l'art. 91 c.p.c., non essendo spese processuali e perchè non sono riconducibili al danno risarcibile per la mancanza di un nesso di causalità diretto ed immediato col sinistro".
Giurisprudenza favorevole al riconoscimento delle spese per l'attività stragiudiziale
- - Cassazione Civile Sezione II del 31.5.2005 n. 11606;
- - Cassazione Civile Sezione III del 2.2.2006 n. 2275;
- - Cassazione Civile del 19.12.2001 n. 15718
- - Cassazione Civile Sezione II del 11.5.1987 n. 4330;
- - Tribunale Civile di Lecce del 29.10.1999
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11606 del 31.5.2005 è relativa al risarcimento del danno da circolazione stradale, risarcimento avvenuto nei 60 giorni dall'invio della lettera raccomandata ai sensi dell'art. 22 L. 990/69, ed conseguente mancato riconoscimento della compagnia di assicurazione delle spese relative all'attività stragiudiziale.
Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 11596/2002 del 4.4.2001 condannava la compagnia di assicurazione a corrispondere all'attore la somma relativa al rimborso per le spese stragiudiziali, riconoscendo il diritto al danneggiato al riconoscimento alle spese legali per l'attività stragiudiziale anche se il risarcimento era avvenuto entro i 60 giorni di cui all'art. 22 L. 990/69.
La compagnia di assicurazione proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione poneva al centro della controversia i principi previsti dalla Costituzione. Il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24 secondo comma della costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto.
Il procedimento del risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale non è agevole, inizia con l'invio della lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione della controparte ed è presupposto necessario al fine di verificare la possibilità di conseguire la composizione bonaria della controversia e, comunque, indispensabile per la successiva proposizione della domanda giudiziale.
L'intervento di un legale di fiducia è necessario nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze sulla controversia, per la complessità della materia ed i numerosi interventi legislativi, ma soprattutto per garantire nella prima fase la regolarità del contraddittorio, ove la compagnia di assicurazione è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzata e professionalmente attrezzata per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.
La lettera ex art. 22 L. 990/69 non è altro che un "filtro"a promuovere l'azione giudiziale, è essenziale alla stessa azione. Il legislatore ha inserito vari filtri come ad esempio in materia di lavoro subordinato privato e pubblico, in materia di giustizia sportiva, in materia di diritto societario, contenzioso sulle bollette telefoniche.
La moltiplicazione dei filtri rende di estrema attualità il problema della difesa nella fase preliminare per il soggetto economicamente più debole sotto l'aspetto di chi sia il soggetto su chi debbano gravare i costi della difesa.
Quindi deve riconoscersi il diritto alla difesa da parte del soggetto più debole del rapporto e la fase stragiudiziale non essendo di agevole applicazione e strettamente connessa con quella giudiziale che rende necessario l'intervento di un difensore anche in questa fase.
Non vi è alcuna proporzione tra la forza economica del danneggiato e quella della compagnia di assicurazione. Il danneggiato oltre ad avere l'obbligo dell'onere della prova fin dal procedimento stragiudiziale, deve affrontare i costi per l'acquisizione delle prove documentali e dimostrare le proprie ragioni sia sull'an che sul quantum.
Se le finalità dell'attività stragiudiziale è quella di giungere ad un possibile accordo transattivo, necessario per evitare il proliferare dell'azioni giudiziarie, dall'altra è obbligatorio per esperire la stessa azione.
Il danneggiato senza l'assistenza di un difensore di fiducia è in grado di comprendere la correttezza del risarcimento dei danni subiti ed i rischi processuali dell'azione che vuole intraprendere.
La sentenza n. 11606 ha riconfermato la necessità del rispetto del principio dell'uguaglianza delle parti ed il correlativo diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione anche nella fase stragiudiziale.
Anche nella sentenza n. 2275 del 2.2.2006 emessa dalla Corte di Cassazione vengono riconfermati i principi elencati dalla sentenza n. 11606 ed ha altresì affermato: "é ben vero che, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale., introdotta con legge n. 990 del 1969 il danneggiato ha la facoltà di farsi assistere da un legale o da un consulente tecnico di sua fiducia già prima dell'instaurazione della lite e di chiedere la liquidazione di quanto corrisposto al professionista. La liquidazione separata delle spese corrispondenti, può tuttavia essere riconosciuta nel caso di composizione stragiudiziale della lite, ma non quando la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso. In questo caso, infatti, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio sono una componente del danno da liquidare e, come tali, debbono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o di spese giudiziali, queste ultime secondo le specificazioni di cui alla L. 13/6/1942 n. 794, ed alla tariffa allegata ai decreti ministeriali della determinazione degli onorari spettanti agli avvocati".
Rientra tra i principi che tutelano il consumatore il diritto del danneggiato, in caso di sinistro da circolazione di veicoli, al risarcimento delle spese sostenute per essersi avvalso, durante la fase delle trattative stragiudiziali, consulenti specialisti del settore, siano essi avvocati che periti ( Tribunale Civile di Lecce 29.10.1999).
E' auspicabile che anche la giurisprudenza di merito si uniformi a tale indirizzo giurisprudenziale indicato dalla Corte di Cassazione al fine di evitare differenti pronunce su materie simili, o meglio identiche, per ottenere un orientamento unanime, al fine di poter far adeguare le compagnie di assicurazioni al pagamento delle spese legali nella fase stragiudiziale anche nell'ipotesi in cui il risarcimento dei danni sia avvenuto prima del termine dei 60 giorni.
L'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 9 II° COMMA DPR 18.6.2006 N. 254.
Il decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005 prevede all'art. 150 che con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Attività Produttive da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni sia emanato il Regolamento di attuazione dello stesso.
La legge n. 229 del 29.7.2003 ha riservato la delega al Governo per il riassetto del settore assicurativo. L'art. 4 della detta legge prevede: "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione."
L'art. 150 del Codice delle Assicurazioni prevedeva espressamente che entro 90 giorni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero delle Attività Produttive sarebbero stati stabiliti: " a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento dal danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori ....
Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli art. 23 e 24 salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto".
Su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico il Presidente della Repubblica il 18.7.2006 ha emanato il decreto n. 254, regolamento di attuazione del Codice delle Assicurazioni.
L'art. 9 comma II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 prevede: "nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni alla persona".
Orbene da una prima lettura sembrerebbe che il regolamento di attuazione dovrebbe escludere le spese di assistenza per il danneggiato.
E' alquanto singolare che tale determinazione venga presa con un regolamento di attuazione, non rispetta la volontà del legislatore nella legge delega, ove non vi alcun riferimento.
Il Governo ha emesso un Decreto Legislativo in totale violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché non sono stati rispettati in modo rigoroso i principi sanciti della legge delega.
Il Codice delle Assicurazioni non menziona alcuna esclusione delle spese legali per tutte le procedure di risarcimento danni regolate dall'art. 148, 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni.
Il riconoscimento delle spese legali per i danni a cose per soggetti coinvolti in sinistri con più automezzi, ciclisti e l'esclusione delle stesse per la procedura di indennizzo diretto relativamente ai danni tra due autoveicoli comporta la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Il riconoscimento delle spese medico legali e esclusione delle competenze e delle spese legali comporta una gravissima violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra professionisti.
L'esclusione del riconoscimento delle spese legali nella fase stragiudiziale comporta una grave violazione dell'art. 24, comma 2, della Costituzione.
Appare evidente come la fase stragiudiziale è preliminare al successivo giudizio e gli adempimenti da compiere sono i presupposti da cui muovere per adire le vie legali.
Le due fasi sono, dunque, strettamente connesse e l'attività legislativa che le ha cristallizzate così come appaiono oggi è stata così vasta da potersi ragionevolmente supporre che il cittadino medio senz'altro non ne abbia la giusta e necessaria conoscenza.
La necessità, quindi, di specifiche competenze tecnico - legali e la prevenienza della fase stragiudiziale rispetto al successivo giudizio portano senz'altro ad escludere di trovarci innanzi a "semplici" fattispecie complesse.
Anzi è proprio di "procedimento" che si deve parlare, con termini perentori ed adempimenti a carico sia del danneggiato che dell'impresa assicuratrice del danneggiante. La messa in mora dell'assicurazione mediante raccomandata a/r, quale condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale (Cassazione civile 15 Maggio 1980 n. 3206) ed il decorso di 60 gg o 90 gg dall'invio della stessa costituisce termine legale per poter poi eventualmente esperire l'azione stessa. Non va dimenticato l'onere, a carico dell'assicuratore che sia in possesso di tutti gli elementi necessari, di formulare l'offerta risarcitoria in favore del danneggiato proprio nell'arco dello "spatium deliberandi".
Ci si trova di fronte ad una sequela di atti (legislativamente disciplinati), tra loro legati da nessi di implicazione reciproca, preordinati all'atto finale che è il soddisfacimento del diritto del danneggiato. Esito che si deve conseguire dapprima mediante bonaria composizione poi, (e qui sorge il concetto di "procedimento") esauriti gli adempimenti richiesti dalla fase stragiudiziale, attraverso l'azione legale, che ne è la diretta conseguenza.
L'unica vera finalità della riforma è quella di privare i danneggiati della giusta assistenza tecnico - legale, muovendo dal presupposto che l'intervento legale durante questa fase debba ritenersi una mera facoltà e non una necessità per il danneggiato.
Si tratta, però, di una posizione non condivisibile, sulla base di quanto asserito dalla Suprema Corte :" "L'intervento di un professionista, legale o perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 della legge 5 Marzo 2001 n. 57 e come altresì affermato nel precedente regime della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 12.10.98 n. 11090) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia", così si è recentemente espressa la Suprema Corte (sentenza n. 11606/05).
Se ce ne fosse ulteriormente bisogno non va dimenticata neppure la previsione di cui al comma 2 dell'art. 24 della Costituzione :"la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". E' evidente, pertanto, che spetti al danneggiato individuare "gli strumenti" più adatti a garantire i propri diritti, così come sanciti agli artt. 2054 e 1917 c.c., e di conseguenza poter affidare ad un legale la gestione sia della successiva ed eventuale fase giudiziale sia della precedente ed indispensabile trattativa stragiudiziale, i cui adempimenti burocratici costituiscono i necessari presupposti legali per la corretta instaurazione dell'azione legale.
Lo stretto legame tra le due fasi ribadisce, inoltre, la necessità che il danneggiato si veda corrisposte le spese legali sostenute nel corso dell'eventuale giudizio ed anche quelle relative alla fase stragiudiziale.
In tal senso la Suprema Corte ha infatti sottolineato:" ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale, devono considerarsi prestazioni giudiziali non solo quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad essa complementari; che rientra fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorchè la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione innanzi al Giudice, ma mediante attività extraprocessuale; a siffatta transazione si applicano pertanto le disposizioni contenute nella legge predetta per la liquidazione delle competenze dovute al difensore e quelle della relativa tariffa in materia giudiziale" (C. Cassazione, sentenza n. 15718 del 19/12/2001, in tal senso inoltre C. Cassazione, sentenza n. 11583 del 22.6.2004, nonché C. Cassazione sentenza n. 11606 del 31.05.2005).
E' obbligatorio un riferimento alle fonti del diritto privato italiano al fine di poter comprendere se il Ministero dello Sviluppo Economico con un tardivo, quanto semplice regolamento di attuazione può innovare le leggi vigenti in materia.
Le fonti si dividono in fonti primarie e secondarie.
Le fonti primarie sono le leggi ordinarie dello stato, le leggi delegate (leggi emanate dal Governo, su preventiva delegazione delle Camere), i decreti leggi, gli statuti delle regioni ordinarie.
Le fonti secondarie con forza di legge sono tutti i regolamenti che contengono precetti di carattere generale e astratto, in tal caso si di provvedimenti normativi liberi i quali sono adottati da autorità amministrative ( provvedimenti governativi, interministeriali, ministeriali o prefettizi con i quali vengono fissati autoritavamente i prezzi e tariffe di merci e servizi, i regolamenti comunali e i piani regolatori).
Sono fonti secondarie senza forza di legge i regolamenti di esecuzione i quali hanno il compito di dare concreta e specifica attuazione ai principi fissati dalle leggi, possono introdurre novità tecniche rispettando sempre i principi della legge a cui fanno riferimento.
Orbene la legge delega ed il Codice delle Assicurazioni non prevede in alcun articolo la previsione della soppressione delle spese legali per l'attività stragiudiziale.
L'art. 9 del D.P.R. n. 254 del 18.7.2006 è del tutto illegittimo per non aver rispettato i precetti previsti dal Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262 " Codice Civile", art. 2043, 2054, 2056, 1173, 1223, 1226 e 1227, dalla legge delega, dal Codice delle Assicurazioni, e quindi non va applicato dal giudice di merito.
Le riflessioni fin qui esposte ci portano quindi a delle importanti conclusioni.
La competenza ed il sostegno che il legale può fornire nella fase stragiudiziale costituisce, quindi, un efficace ed insostituibile strumento a sostegno delle ragioni del danneggiato.
Per cui qualora le spese legali sostenute dal danneggiato in fase stragiudiziale debbano considerarsi un onere esclusivamente a suo carico o, come pure sostenuto uno "strumento non necessario", si assisterebbe ad una vera e propria violazione del diritto alla difesa (per il danneggiato) come già sostenuto dalla Cassazione.
Avv. Pietro Di Tosto
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